Normativa

 

 

A partire dal 1 febbraio 2004, l'emissione dei biglietti d'ingresso (titoli di accesso) per gli intrattenimenti e le attività di spettacolo è stata automatizzata tramite
sistemi fiscali a norma di legge. Molti organizzatori, con l’entrata in vigore della norma, sono stati “costretti” all’acquisto delle biglietterie automatizzate. Per
molti di loro da quel momento in poi è iniziato un vero e proprio incubo. 

L’inadeguatezza e l’inaffidabilità della gran parte delle biglietterie presenti sul mercato trova una soluzione comoda ed efficace nei servizi di biglietteria CIAOTICKETS.

 

Titolarità del sistema di emissione

La CIAOTICKETS si pone come TITOLARE del sistema di emissione al servizio degli organizzatori. La nuova disciplina ha introdotto infatti la figura del titolare del sistema di emissione dei titoli di accesso, quale soggetto responsabile del funzionamento dell'apparecchiatura e della trasmissione dei dati alla SIAE, figura che può essere rivestita in forma imprenditoriale anche da un soggetto diverso dall’organizzatore.

 

Il rilascio dei titoli d’ingresso avviene mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate gestite anche da terzi
(dpr. 544/99, art.1).


Il servizio di prestampa conto terzi permette infatti di disporre di titoli certificati già pronti all’uso, e di effettuare nella massima libertà la vendita tradizionale dei biglietti e degli abbonamenti  (così come si faceva con i biglietti forniti dalla SIAE).

Terzo soggetto incaricato della vendita dei biglietti

Il TERZO SOGGETTO incaricato della vendita presta un servizio di biglietteria per conto dell’organizzatore “durante” la manifestazione o in caso di prevendita “prima” della manifestazione (si parla di: emissione in prestampa massiva per la vendita da parte di terzi). Si sottolinea che per gli incassi ed i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti la normativa vigente prevede che vadano sempre e comunque imputati all’organizzatore.

 

La circolare ministeriale 165/E del 7/9/2000, del Ministero delle Finanze richiama il contenuto del DM 13/7/2000 (artt. 3 e 6) e precisa che “i titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall’emittente ad un terzo per la successiva distribuzione; in tal caso i titoli devono indicare la dicitura: “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati identificativi del terzo, che provvede alla sua distribuzione”.

 

Biglietti da vendere in prevendita

i c.d. “VOUCHER” o “PREVENDITE TIPOGRAFICHE” – largamente diffusi nel passato come prevendite – non sono più utilizzabili quando viene richiesto il pagamento del corrispettivo. Possono essere solo distribuiti gratuitamente, attribuendo al possessore il diritto di ritirare alla cassa un regolare biglietto “omaggio”. Tale principio viene ribadito dalla risoluzione n. 88/2001 dell’agenzia delle Entrate, secondo la quale “la disciplina risultante dall’art. 74 quater del dpr 633/72, nonché dal regolamento emanato con dpr 544/99 e dal decreto del 13/7/2000, esclude la possibilità di rilasciare all’atto del pagamento del corrispettivo “buoni” per fruire di prestazioni di spettacoli future, con emissione del titolo di accesso solo al momento in cui verrà effettivamente richiesta la prestazione di spettacolo”

 

Vendita conto terzi per gli organizzatori già Titolari di sistema di biglietteria

La normativa allo stato attuale non impedisce che un soggetto, organizzatore di manifestazioni di spettacolo, ancorché Titolare di Sistema di Biglietteria automatizzata, si avvalga di una vendita per conto terzi e non utilizzi per la medesima manifestazione il proprio Sistema (cit. Arduino Laportella responsabile Siae Divisione Servizi – Servizi Erariali Gestione Biglietterie Automatizzate).

 

Annullamento degli invenduti

I biglietti che risultano invenduti possono essere annullati entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di svolgimento della manifestazione, e devono essere riconsegnati integri a CIAOTICKETS che dovrà conservarli per 5 anni a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Links utili

SIAE
Agenzia delle Entrate